Verifica idoneità tecnico professionale in cantiere
L’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 regolamenta le modalità di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese per attività di cantiere, secondo quanto previsto dal Titolo IV.
I documenti che le imprese devono esibire per la verifica di idoneità tecnico professionale sono:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
• DVR, documento di valutazione dei rischi (previsto all’art. 17) o autocertificazione previsti all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, comma 5;
• DURC, documento unico di regolarità contributiva;
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.
Per i lavoratori autonomi, invece, ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale sono richiesti i seguenti documenti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
• specifica documentazione attestante la conformità delle macchine di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
• elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
• documento unico di regolarità contributiva.
Verifica idoneità tecnico professionale per lavori che non si configurano come cantiere
Il comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve richiedere all’impresa o al lavoratore autonomo a cui ha affidato le attività:
• una copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
• l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Inoltre L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, spetta al datore di lavoro committente verificare l’idoneità tecnico professionale.
Sintesi:
l’art. 26 si applica in generale a tutti i contratti di appalto/d’opera (aziende in genere), mentre il Titolo IV (art. 90 e segg.) riguarda specificamente i cantieri temporanei o mobili. La verifica dell’idoneità tecnico professionale in entrambi i casi verifica la capacità tecnico-professionale, ma con documentazione specifica diversa.








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