Construction safety documents, gear, and professionals reviewing blueprints

Verifica idoneità tecnico professionale in cantiere
L’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 regolamenta le modalità di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese per attività di cantiere, secondo quanto previsto dal Titolo IV.

I documenti che le imprese devono esibire per la verifica di idoneità tecnico professionale sono:
•⁠ ⁠iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
•⁠ ⁠DVR, documento di valutazione dei rischi (previsto all’art. 17) o autocertificazione previsti all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, comma 5;
•⁠ ⁠DURC, documento unico di regolarità contributiva;
•⁠ ⁠dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Per i lavoratori autonomi, invece, ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale sono richiesti i seguenti documenti:
•⁠ ⁠iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
•⁠ ⁠specifica documentazione attestante la conformità delle macchine di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
•⁠ ⁠elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
•⁠ ⁠attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
•⁠ ⁠documento unico di regolarità contributiva.

Verifica idoneità tecnico professionale per lavori che non si configurano come cantiere
Il comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve richiedere all’impresa o al lavoratore autonomo a cui ha affidato le attività:
•⁠ ⁠una copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
•⁠ ⁠l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Inoltre L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, spetta al datore di lavoro committente verificare l’idoneità tecnico professionale.

Sintesi:
l’art. 26 si applica in generale a tutti i contratti di appalto/d’opera (aziende in genere), mentre il Titolo IV (art. 90 e segg.) riguarda specificamente i cantieri temporanei o mobili. La verifica dell’idoneità tecnico professionale in entrambi i casi verifica la capacità tecnico-professionale, ma con documentazione specifica diversa.

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