Il gas radon è una minaccia silenziosa che agisce nell’ombra: incolore, inodore e insapore, rappresenta oggi la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta e la principale tra i non fumatori. Risalendo naturalmente dal sottosuolo questo gas radioattivo tende ad accumularsi negli ambienti chiusi, trasformando uffici, magazzini e locali produttivi in potenziali sorgenti di esposizione. In questo scenario la valutazione del rischio non è solo un adempimento normativo ma un atto di responsabilità etica del datore di lavoro per garantire la reale salubrità degli ambienti e la tutela a lungo termine della salute dei propri collaboratori.
Cosa stabilisce la legge: l’articolo 16
L’articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 definisce il perimetro di applicazione. L’obbligo di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon si applica a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
Cosa significa: ogni locale interrato dove si svolge attività lavorativa deve essere monitorato, a prescindere dal comune in cui si trova.
b) luoghi di lavoro in locali situati al piano terra o a un livello seminterrato, se ubicati in aree prioritarie;
Cosa significa: se la tua sede è al piano terra o seminterrata, l’obbligo scatta se l’immobile si trova in una zona a rischio mappata dalle Regioni (come recepito dalla recente DGR 464/2025).
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon;
Cosa significa: l’obbligo non riguarda solo le scuole e le università, ma si estende a diverse categorie di edifici pubblici e strutture ad alta frequentazione individuate dal Piano Nazionale (PNAR) per la loro particolare vulnerabilità.
d) stabilimenti termali.
Cosa significa: l’uso di acque termali favorisce il rilascio di gas radon negli ambienti chiusi; per questo la legge impone il monitoraggio costante a tutela dei dipendenti e degli utenti.
Perché agire tempestivamente
La conformità non è immediata: la legge richiede un ciclo di campionamento di 12 mesi per ottenere un dato medio annuo valido. Attendere un controllo ispettivo senza aver avviato le misure significa esporsi a sanzioni penali e amministrative senza possibilità di sanatoria immediata.
Il nostro supporto specialistico
In qualità di consulenti per la sicurezza garantiamo un processo di monitoraggio rigoroso, sollevandovi dalle complessità tecniche e assicurando la piena validità dei dati raccolti:
Verifica di assoggettabilità: analizziamo la vostra realtà aziendale per determinare se ricadete negli obblighi dell’articolo 16, sia per tipologia di locali sia per l’ubicazione in aree prioritarie definite a livello regionale.
Protocollo di misurazione annuale: fornitura e posizionamento di dosimetri passivi (radielli) secondo le norme tecniche vigenti.
Certificazione e analisi: gestione dei cicli di esposizione e analisi dei dispositivi presso laboratori accreditati.
Integrazione nel DVR: elaborazione dei risultati e aggiornamento della valutazione del rischio all’interno del documento di valutazione dei rischi aziendale.
Consulenza tecnica: in caso di superamento del livello di riferimento di 300 Bq/m³ vi forniremo il supporto necessario per indirizzarvi correttamente verso le figure professionali abilitate per le fasi di mitigazione.
Proteggi la tua azienda e i tuoi collaboratori. Verifica oggi stesso la tua posizione normativa.







Rispondi